Con il percorso "Prospettive della diversità" abbiamo cercato di comprendere ciò che prova un immigrato costretto per diverse ragioni ad abbandonare il paese d'origine.
Prima di fare questo abbiamo provato a capire quello che provavano i nostri compatrioti quando si recavano nelle Americhe, in Austraialia e in Europa, alla ricerca di un lavoro e di condizioni di vita migliori. Abbiamo scoperto che allora come oggi alcune prospettive non sono mutate. Lo straniero continua ad essere visto come un pericolo. Su di lui vengono rovesciati i timori e le paure dei locali. I pregiudizi e gli stereotipi continuano ad essere alimentati. Ciò che però è mutato, attraverso questa ricerca, è il nostro modo di guardare allo straniero. Un modo ora meno ingenuo, più consapevole della realtà dei fatti e della difficoltà che in ogni tempo si prova a farsi accettare da chi è per qualsiasi ragione "diverso."
Pregiudizi e stereotipi
Quando si parla di immigrazione, ci vengo sempre in mente alcuni elementi fissi, cioè alcuni pregiudizi verso quelle popolazioni che negli ultimi anni stanno immigrando nel nostro paese e anche alcuni stereotipi, inducono troppo spesso a discriminare.
Ma con pregiudizio e stereotipo che cosa si intede?
Il pregiudizio è un giudizio anticipato, ammesso e formulato senza esame, senza la conveniente cognizione dei fatti; spesso equivale a un giudizio errato intorno ad una data cosa. Un pregiudizio oggi molto diffuso tra gli italiani è ad esempio: "Tutti i romeni sono delinquenti" oppure "Gli immigrati vengono in Italia per rubare il lavoro".
Stereotipo indica, invece, un'opinione largamente condivisa su individui, gruppi, oggetti, luoghi; opinione che ha appunto la caratteristica di essere schematica, rigida, e che spesso distorce la realtà. Infatti, il pregiudizio, pur essendo basato su un fondo di verità, è però realizzato attraverso i meccanismi mentali della categorizzazione e della generalizzazione. Gli stereotipi riguardano in genere più che i singoli, interi gruppi e categorie. Gli stereotipi non sono esclusiva solo di persone ignoranti e semplici ma sono diffusi fra tutti, comprese le classi colte. Lo spereotipo è un pensiero organizzato, uno schema, una porzione di sapere che utilizziamo per comprendere la realtà sociale di un gruppo. Esso necessità di un bersaglio, identificato da una etichetta linguistica (ad esempio: albanesi, marocchini, tedeschi, zingari,...). Attorno al bersaglio vengono organizzate un'insieme di caratteristiche (dall'aspetto fisico, alla modalità tipiche di comportamento ecc.).
Un immigrato viene visto in vari modi: c'è chi lo considera come un nuovo amico, chi lo vede come una minaccia.
Come lo considera la Costituzione italiana?
Per la nostra Costituzione gli stranieri sono coloro che hanno cittadinanza diversa da quella italiana. La loro condizione giuridica è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Nessun principio di diritto interno e dei trattati internazionali impone agli stati, in via assoluta, l'obbligo di accoglienza degli stranieri nel loro territorio. In pratica, però, gli stranieri sono ammessi sia pure a determinate condizioni che variano a seconda del paese di provenienza e delle ragioni dell'ingresso (lavoro, studio, turismo...).
La nostra Costituzione prevede, poi, un'ipotesi di ammissione obbligatoria dello straniero quando nel suo pese d'origine gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.
Entrato in territorio italiano, lo straniero, ha diritto a ricevere un trattamento conforme alle leggi corrispondente, in ogni caso, a quello garantito dalle norme del diritto internazionale poste a tutela dei diritti dell'uomo: riconoscimento della personalità, diritto di acquistare la proprietà dei beni necessari per vivere, diritto al matrimonio. L'art. 16 delle preleggi, poi, ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, a condizione di reciprocità, e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
A determinare condizioni, tassativamente indicate dalla legge, gli stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio, adozione, beneficio di legge o naturalizzazione.
I clandestini sono, invece, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea presenti in Italia per esservi entrati e soggiornarvi senza il rispetto delle norme che regolano l'ingresso degli extracomunitari. L'art. 11 della legge 1.189 del 2002 (Legge Bossi-Fini) ha modificato, sul punto del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quanto disposto dalla legge n° 40 del 1998 prevedendo per tale reato una pena base di 3 anni, con multa di 15000 euro per ogni persona, che aumenterà ulteriormente se concorrono circostanze aggravanti. Al fine di scoraggiare l'attività lucrativa di trasferimento di clandestini, la stessa norma prevede poi sconti di pesa sino alla metà a favore di chi collabori con le forze dell'ordine e le magistratura per individuare gli organizzatori della tratta di persone. Più gravi ancora sono le pene previste per coloro che agevolano l'ingresso di clandestini per destinarli alla prostituzione o, se si tratta di minori, per impiegarli in attività illecite. Chi senza averli fatti entrare, aiuta clandestini già presenti in Italia a restarvi, è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 15000 euro, alla condizione che l'agevolazione sia compiuta per trarre profitto dalla condizione di illegalità degli stranieri (per es. per adibirli a lavori agricoli sottopagati) o nell'ambito di attività illegali da queste previsioni le condotte di coloro che soccorrono clandestini già presenti in Italia per ragioni di umanità. Al fine di intensificare la sorveglianza sui flussi migratori, la legge del 30 luglio 2002 n° 189 ha disposto l'istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno.
Se il clandestino entra in Italia illegalmente e viene sorpreso dalle forze dell'ordine, questo viene espulso immediatamente. Se è sprovvisto di documenti o mancano i mezzi per riaccompagnarlo nello stato di provenienza, il clandestino viene trattenuto nei Centri di permanenza temporanea (Cpt) per un massimo di 60 giorni. Scaduto il tempo massimo di permanenza, lo straniero ha 5 giorni di tempo per lasciare il paese, se rimane, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e sarà poi accompagnato dalle forze dell'ordine sulla frontiera per essere espulso. Se, ancora una volta, non obbedisce agli ordini e rimane, verrà nuovamente punito con la reclusione da uno a quattro anni.
I Centri di permanenza temporanea sono stati istituiti dall'art. 2 della legge Turco-Napolitano per tutti gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione che non possono essere immediatamente eseguiti.
Con gli accordi di Schengen del 1995, i Ctp si sono diffusi in tutta Europa poiché questo accordo prevedeva l'adozione di una politica migratoria comune.
Per entrare in Italia regolarmente c'è bisogno di procurarsi diversi documenti. Tra questi c'è il visto, cioè un documento che ne autorizzi l'ingresso. Questo è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello Stato di origine. Dura tre mesi, ma se l'immigrato vuole soggiornare più tempo, deve chiedere entro i primi otto giorni dall'ingresso il permesso di soggiorno. Anche questo però ha durata limitata che varia a seconda delle motivazioni per cui si vuole soggiornare per più tempo. Il permesso di soggiorno è però rilasciato in seguito a degli accertamenti ed esami sui documenti del cittadino extracomunitario attraverso le ambasciate di appartenenza.
Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato solo se lo straniero è già in possesso di un contratto di lavoro e dura al massimo due anni. Se viene licenziato prima dei due anni, questo deve tornare immediatamente nella sua patria. Il datore di lavoro deve garantire le spese di trasporto e un alloggio dignitoso.
Nella Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione sono presenti quattro articoli che tutelano la famiglia e le nuove generazioni.
Essi sono:
L'art. 16 il quale afferma che: “L'Italia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e considera l'educazione familiare strumento necessario per la crescita delle nuove generazioni.”
L'art. 17 invece, afferma che: “Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie, ed è per questo a struttura monogamica. A monogamia unisca due vita e le rende corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla crescita dei figli. L'Italia proibisce la poligamia come contraria ai diritti della donna, in accordo anche con i principi affermati dalla istituzioni europee.”
L'art. 18: “L'ordinamento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della vita associativa. Base dell'unione coniugale è la libertà matrimoniale che spetta ai giovani, e comporta il divieto di coercizioni e di matrimoni forzati, o tra bambini.
L'art 19: “L'Italia tutela la libertà dei minori nello sviluppo della propria personalità, che si realizza anche nell'incontro con altri giovani e nella partecipazione alle attività sociali. Il principio di eguaglianza non è conciliabile con le pretese di separare, a motivo dell'appartenenza confessionale, uomini e donne, ragazzi e ragazze, nei servizi pubblici e nell'espletamento delle attività lavorative.”
Non ci sono, però, solo questi quattro articoli che tutelano la famiglia, esistono anche delle leggi, per esempio, la legge Turco-Napolitano e la legge Bossi-Fini, la più recente.
Queste leggi riconoscono il diritto a mantenere o ad ottenere il ricongiungimento familiare a tutti gli extracomunitari con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, con un alloggio e un reddito che consenta di mantenere i familiari. La differenza tra le due è che la legge Bossi-Fini introduce delle regole più stringenti per il ricongiungimento familiare. Il cittadino extracomunitario può richiedere di essere raggiunto dal coniuge o dai figli a condizione che, nel paese d'origine, non possano provvedere al loro sostentamento. Ciò riguarda anche i genitori con più di 65 anni a patto che nessun figlio possa provvedere al loro sostentamento.
Un altro diritto che gli extracomunitari possiedono è il diritto alla sanità riconosciuta anche nella Carta dei Valori della cittadinanza e dell'Integrazione nell'art. 9 il quale afferma che i “Cittadini e immigrati hanno diritto ad essere curati nelle struttura pubbliche. I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno. È punita ogni mutilazione del corpo, non dovuta a esigenze mediche, da chiunque provocata.”
Anche gli stranieri irregolari possono usufruire di questo diritto. La legge italiana afferma chiaramente che: “sono assicurate le cure urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.”
Per poter usufruire di queste cure, gli stranieri si devono recare presso l'Asl e richiedere un codice Stp (stranieri temporaneamente presenti). Questo codice sostituisce il codice fiscale e permette di accedere alla prescrizione di esami e di medicinali. La tessera Stp è consigliata anche se non tutti gli stranieri ce l'hanno, ci sono degli uffici in alcuni ospedali in Italia che emettono il tesserino e il servizio di mediazione affianca anche in questi adempimenti burocratici.
Molti stranieri irregolari preferiscono, però, non presentarsi in ospedali e in ambulatori medici rischiando, così, di peggiorare il loro stato di salute. Anche alcune donne in gravidanza non si presentano in ospedale al momento del parto perché c'è il rischio che, non avendo il permesso di soggiorno, le venga tolto il figlio. Con questa paura, molte donne, decidono di partorire il altri luoghi negando così al proprio figlio: il diritto di essere registrato, il diritto di avere un nome, di acquistare una cittadinanza e di avere un'identità. Se ciò non avviene si violerebbe l'art. 24 comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 e prevede che: “Ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome.” Le conseguenze peggiorerebbero di anno in anno con la crescita. Il bambino non potrà mai avvalersi di diritti e non otterrà mai la cittadinanza dai suoi genitori. Sarà facilmente vittima di abusi, di sfruttamento e di tratta di esseri umani.
Ad aumentare questo rischio c'è la possibilità che il comma 4 dell'art. 35 del Decreto legislativo 286 del 1998 venga modificato e che il comma 5 venga abrogato. Di particolare importanza è l'abrogazione di quest'ultimo dato che, prevedeva: “l'accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo in casi in cui sia obbligatorio il soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.” abrogare questo comma significherebbe violare anche il principio universale del diritto alla salute che si trova all'art. 32 e recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse dalla collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” ma, soprattutto, costringerebbe il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico.
Anche il lavoro per gli extracomunitari è tutelato da tre articoli: il 6, il 7 e l'8 della Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione.
L'art. 6 recita:” L'Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello delle donne e dei bambini. Il lavoro favorisce lo sviluppo della persona e la realizzazione delle sue attitudini e capacità naturali.”
L'art. 7:”l'immigrato, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza, a vedersi garantito il sostentamento nei casi di malattia e infortunio, e nell'età avanzata, alle condizioni previste dalla legge”.
L'art. 8: “chiunque sia soggetto di molestie, discriminazioni, o sfruttamento, sul luogo di lavoro può rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sindacali, sociali e di assistenza, per vedere rispettati i proprio diritti e poter adempiere alle proprie mansioni nel rispetto della dignità umana”.
Lo stato dell'immigrato (con permesso di soggiorno o senza) ne determina però il salario di retribuzione: gli immigrati irregolari sono pagati il 20% circa in meno rispetto a quelli irregolari. In più, il riconoscimento della cittadinanza italiana, a parità di condizioni, si associa a un salario dell'8% circa più elevato di quello di un immigrato con il solo permesso di soggiorno.
Per l'anno 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha limitato l'ingresso dei cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero. La cifra massima è di 80.000 unità, da ripartire tra tutte le regioni e le provincie autonome italiane.
Anche la l'istruzione è garantita. Gli articoli che trattano questo argomento nella Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione sono: l'11, il 12, il 13, il 14 e il 15.
l'art 11 recita: ”I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni.”
l'art. 12: “L'insegnamento è diretto alla formazione della persona e promuove la conoscenza dei diritti fondamentali e l'educazione alla legalità, le relazione amichevoli tra gli uomini, il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente. Anche per favorire la condivisione degli stessi valori, la scuola prevede programmi per la conoscenza della storia, della cultura, e dei principi delle tradizioni italiana ed europea. Per un insegnamento adeguato al pluralismo della società è altre sì essenziale, in una prospettiva interculturale, promuovere la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei ragazzi e delle loro famiglie.”
L'art. 13: “la scuola promuove la conoscenza e l'integrazione tra tutti i ragazzi, il superamento dei pregiudizi, e la crescita comune dei giovani evitando divisioni e discriminazioni. L'insegnamento è impartito nel rispetto delle opinioni religiose o ideali dei ragazzi e delle famiglie e, a determinate condizioni, prevede corsi di insegnamento religioso scelti volontariamente dagli alunni o dai loro genitori.”
L'art. 14: “Sulla base degli stessi valori, spetta anche ai mezzi d'informazione favorire la conoscenza dell'immigrazione, delle sue componenti culturali e religiose, contrastando pregiudizi e xenofobie. Il loro ruolo è essenziale per diffondere un pluralismo culturale rispettoso delle tradizioni e dei valori basilari della società italiana.”
L'art. 15: “E' garantito il diritto di enti e privati di istituire scuole o corsi scolastici, purché non discriminino gli alunni per motivi etnici o confessionali, e assicurino un insegnamento in armonia con i principi generali dell'istruzione, e i diritti umani che spettano alle persona. Ogni tipo di insegnamento, comunque impartito a livello pubblico o privato, deve rispettare le convinzioni di ciascuno e tendere a unire uomini anziché a dividerli.”
L'iscrizione alla scuola è identica sia nei modi sia nelle condizioni che sono previsti per gli italiani. I genitori dello studente extracomunitario, possono iscrivere il proprio figlio in qualunque periodo dell'anno scolastico. Chi è in possesso di documenti irregolari o incompleti sono iscritti con riserva. Ciò, però, non influisce sul conseguimento dei titoli di studio conclusivi. Il titolo verrà rilasciato solo dopo vari accertamenti non negativi dello studente.
È compito del collegio docenti preparare un programma adeguato e organizzare gruppi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, oppure, organizzando corsi intensivi che possono arricchire l'offerta formativa.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Tutto ciò tiene conto delle realtà in cui vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri con lo scopo di favorirne la migliore integrazione.
Per gli stranieri adulti, le istituzioni scolastiche devono promuovere:
corsi di alfabetizzazione per accogliere gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
la predisposizione di percorsi e strumenti per la valorizzazione degli studi fatti dagli stranieri nei paesi di provenienza;
l'attuazione di corsi di lingua italiana;
realizzazione di corsi di formazione nel quadro di accordi di collaborazione internazionale;
è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.
Il 15 maggio 2009 è stata approvata la nuova legge che modificherebbe la riforma di legge Bossi-Fini.
La aggiunte che sono state fatte sono 16 e sono le seguenti:
1)REATO DI CLANDESTINITÀ
Lo straniero che entra in Italia illegalmente commette un reato. Non rischia la reclusione ma un'ammenda da 5 mila euro e l'espulsione.
2) IMMIGRATI NEI CIE FINO A 6 MESI
La permanenza degli immigrati clandestini nei Cie, i centri di identificazione ed espulsione, è prolungata degli attuali 60 giorni ai 180 giorni.
3)RONDE DEI CITTADINI
I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per segnalare alle forze di polizia o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale. Tali associazioni sono iscritte “in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto”. Tra le associazioni di cittadini i sindaci si avvalgono “in via prioritaria” di quelle costituite da ex appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze Armate e agli altri corpi dello Stato.
4) CARCERE AI GRAFFITARI
Carcere fino a tre mesi e multa da mille a tremila euro per chi danneggia cose di interesse storico o artistico. Se il fatto è commesso su beni immobili o mezzi di trasporto pubblici la pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a mille euro. Punito con la sanzione amministrativa di mille euro anche chi vende bambolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni. Sanzioni amministrative non inferiori a 500 euro per chi insozzi le pubbliche vie. Multe da 500 a mille euro per chi getta rifiuti dal finestrino di auto o moto in sosta o in movimento.
5) POSTINI
Gli agenti che si occupano dei servizi di money tranfer, possibili anche presso gli uffici postali, acquisiscono e conservano per dieci anni il permesso di soggiorno dell'extracomunitario che richiede il trasferimento di denaro. Se manca questo documento gli agenti devono denunciare lo straniero nel giro di 12 ore pena la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.
6) TASSA DI SOGGIORNO
Gli immigrati dovranno pagare un “contributo di soggiorno” tra gli 80 e i 200 euro. Si pagherà per il rinnovo del permesso di soggiorno ma non in caso di asilo politico.
7) CARCERE PER CHI AFFITTA AI CLANDESTINI
Prevista la reclusione fino a tre anni per chi, a titolo oneroso, da alloggio o cede in locazione un immobile a uno straniero privo del permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di affitto.
8) STRETTA ALLE NOZZE CON GLI STRANIERI
Lo straniero che sposa un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo due anni dalla data del matrimonio se risiede nel nostro paese oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se risiede all'estero. I tempi sono ridotti alla metà in presenza di figli anche adottati. Lo straniero può contrarre matrimonio con un italiano solo se presenta all'ufficiale dello strato civile, oltre al nulla osta del paese di provenienza, anche il permesso di soggiorno.
9)VERIFICA DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DELLA CASA
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende alloggiare.
10)PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione il permesso di soggiorno non solo ai fini del rilascio di licenze e autorizzazioni ma anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi. (Questa norma è stata anche contestata perché si crede che, così facendo, sarà impossibile per i figli dei clandestini essere iscritti all'anagrafe).
11) CONTRASTO ALL'ACCANTONAGGIO
carcere fino a tre anni per chi si avvale per mendicare di un minore di quattordici anni.
12) ALBO DEI BUTTAFUORI
Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi dovrà essere iscritto in “apposito elenco, tenuto dal Prefetto competente per territorio”.
13) CLOCHARD SCHEDATI
Sarà istituito presso il Viminale il registro delle persone “che non hanno fissa dimora”.
14) INASPRIMENTO 41-BIS
Viene inasprito il carcere duro, l'articolo 41-bis, che viene applicato soprattutto per i condannati di mafia e camorra.
15) NORMA ANTI-RACKET
Sarà obbligatoria per gli imprenditori titolari di commesse pubbliche denunciare eventuali estorsioni.
16) REATO DI OLTRAGGIO
Viene reintrodotto il reato di oltraggio: fino a tre anni di carcere per chi offende l'onore e il prestigio di un agente o di un pubblico ufficiale.
Questa modifica, ha fatto fatica ad essere approvata perché l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) la riteneva una modifica di legge che andava contro al diritto internazionale, cioè andava contro al diritto che riguardava la protezione delle vittime di guerra o vittime dei conflitti armati.
Molti politici italiani, però, hanno risposto che questa legge non va contro i il diritto internazionale e che l'Italia ne aveva bisogno.
PROSPETTIVE DEL DIVERSO